II. SOCI
Articolo 2 – Profilo dei Soci
Possono essere Soci A.I.MAN. sia persone fisiche che giuridiche, od Enti, residenti in Italia o all’estero, purché si interessino di problemi attinenti alla Manutenzione nelle sue varie forme e/o alla realizzazione e gestione di Impianti Industriali:
PERSONE FISICHE
Possono essere Soci A.I.MAN. se operano o sono interessati alla manutenzione nella qualità di Imprenditori, lavoratori autonomi o dipendenti, nei ruoli di direttori di stabilimento, responsabili ed addetti di manutenzione, addetti o responsabili di ingegneria di manutenzione, produzione o logistica, progettisti, operatori d’impianto, capi officina, specialisti in automazione, in informatica, specialisti meccanici, elettrici, elettronici, civili, e in ogni altro ruolo equivalente. Si possono associare altresì i manager d’industria, gli operatori commerciali di imprese di manutenzione, gli specialisti della sicurezza nelle attività di manutenzione, i membri delle forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, polizia di stato, gli esperti di medicina del lavoro, i docenti, i ricercatori formatori, gli studenti, i consulenti nell’area tecnica e gestionale, i dirigenti e funzionari della funzione pubblica (ministeri, regioni, province, comuni) o di enti pubblici che operano nell’area tecnica, nonché magistrati, avvocati ed operatori della giustizia.
PERSONE GIURIDICHE
Possono essere Soci A.I.MAN. le Aziende industriali e commerciali, quelle produttrici e/o fornitrici di servizi anche per la gestione di patrimoni immobiliari, di facility management nel pubblico, nel privato e nell’industria, gli Enti ed istituzioni per il restauro e la conservazione di beni artistici e culturali, gli Enti pubblici e privati, Politecnici, Università, centri di ricerca, scuole di ogni ordine e grado, istituti di formazione, ecc. Possono associarsi anche le Aziende per la diagnostica e per i controlli non distruttivi, i laboratori di analisi e ricerca, le Aziende di ingegneria e di costruzioni, quelle produttrici di beni, strumenti, macchine, attrezzature destinate alla manutenzione, le imprese di manutenzione, le Aziende di produzione che forniscono assistenza per la manutenzione dei propri prodotti, le Società di consulenza, banche, istituti finanziari, assicurazioni, case editrici, giornali, riviste specializzate, fiere, software-house.
Articolo 3 – Rapporto associativo
La qualifica di Socio si acquisisce con l’iscrizione attraverso la procedura prevista all’art. 7. Il rapporto associativo nasce con l’accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell’anno in corso o dall’anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell’anno. In ogni caso il rapporto associativo cessa con il mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti. Il rapporto associativo può essere risolto dall’Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo. I Soci A.I.MAN. si distinguono in:
- Ordinari, siano essi “individuali” o “collettivi”; gli individuali, quali persone fisiche, pagano una quota Sociale annuale, i collettivi, Società o enti, possono poi nominare due rappresentanti e pagano quota annuale doppia.
- Sostenitori; le persone o gli Enti che intendono sostenere l’Associazione anche finanziariamente con una quota annuale almeno doppia rispetto a quella ordinaria.
- Onorari; le persone, gli studiosi e tecnici italiani e stranieri, che avendo acquisito notorietà per aver svolto studi e ricerche notevoli nel campo della manutenzione, si vedano riconosciuta tale qualifica dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, o di un minimo di 50 Soci. Il Consiglio Direttivo approva con maggioranza minima di due terzi dei membri.
- Aderenti; le persone che fruiscono di una particolare agevolazione nella quota Sociale (ad esempio gli studenti). La composizione di dette categorie e le relative quote saranno definite e riesaminate su base annuale dal Consiglio Direttivo. I Soci Aderenti non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale dei Soci
I nomi dei Soci Sostenitori, saranno iscritti in un particolare libro d’onore che sarà tenuto nella sala di Presidenza dell’Associazione.
Articolo 4 – Quote
Le quote da versarsi dai Soci saranno determinate dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell’approvazione del bilancio annuale di gestione e del preventivo di previsione. Le quote associative annuali fanno riferimento ad un anno solare. Il rinnovo della quota associativa deve essere effettuato entro il mese di marzo. La quota annuale è comunque dovuta in mancanza di dimissioni da far pervenire entro fine marzo anno corrente. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.
Articolo 5 – Diritti dei Soci
I Soci in regola con le quote Sociali hanno diritto alla partecipazione all’attività Sociale anche attraverso comunicazioni dirette o mediante la Rivista organo ufficiale dell’Associazione. Nella quota Sociale, qualunque essa sia, è compreso un abbonamento a detta rivista. Ogni Socio ha diritto a presenziare alle assemblee a titolo proprio o per delega, scritta con apposita formula, di altri Soci, limitatamente a cinque deleghe.
Articolo 6 – Contributo dei Soci
I Soci AIMAN, sono tenuti, nei limiti della loro disponibilità di tempo a:
- partecipare fattivamente alla vita associativa, collaborando nella realizzazione di Convegni, Manifestazioni, ecc., collaborando nella stesura di documenti e memorie, collaborando nell’attività di ricerca nell’ambito della manutenzione;
- promuovere nelle loro attività l’osservanza delle terminologie tecniche e l’uso corretto dei criteri di progettazione e gestione della manutenzione, frutto della collaborazione di A.I.MAN. con gli enti federati e con le istituzioni scientifiche;
- promuovere la diffusione del know how manutentivo nelle imprese e nella vita Sociale;
- fornire memorie, articoli o altra documentazione utili per la redazione della Rivista, organo ufficiale A.I.MAN. e per il sito internet dell’Associazione.
Articolo 7 – Procedura di ammissione dei Soci
Il candidato Socio, persona, Società o ente, presenta la propria domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal regolamento attuativo, che regola anche la procedura di rinnovo. Nel caso l’iscrizione, per qualsiasi motivo, sia respinta o in caso di controversie, il candidato può appellarsi al Collegio dei Probiviri, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui gli è stato notificato il rifiuto. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 8 – Recesso, decadenza, esclusione dei Soci
La qualità di Socio si perde per:
- morosità
- indegnità
- condotta in concorrenza o in contrasto con l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il provvedimento di esclusione del Socio per indegnità o per attività svolte in concorrenza o in contrasto con l’Associazione. Il provvedimento di esclusione comporta la sospensione e la remissione di tutti gli incarichi e i mandati eventualmente assegnati al Socio in questione, fino al sussistere delle cause che hanno generato il provvedimento stesso. Qualora a seguito del provvedimento di esclusione, il Socio si trovi in una condizione di sospensione da più di tre anni, è deliberata dal Consiglio Direttivo la decadenza del Socio, con effetto immediato, in attesa che la decadenza sia convalidata in via definitiva dall’Assemblea dei Soci. È ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro un termine di 30 giorni dalla notifica della decadenza da Socio, sia per morosità, sia per esclusione.